5. Esercizio
del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci
giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 4, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 4, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all’articolo 4, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di tre mesi
e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il
diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del
consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto dal comma
1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei
tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o
alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine previsto, di
una comunicazione scritta all’indirizzo geografico della sede del fornitore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può
essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e
facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi
designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per
la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni
lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso
a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al
mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle
disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle
somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel
minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il
fornitore è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a
distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il
fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E’ fatto obbligo al
fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l’avvenuto esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal
terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al
momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna
penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
6. Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l’ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il
consumatore ha trasmesso l’ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del fornitore, dovuta
alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il
fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo
le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso
del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del
contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da
quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
7. Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell’articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni
per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al
suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano
giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del
contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data
determinata o in un periodo stabilito.